DECRETO LIQUIDITÀ – NUOVE MISURE PER LE IMPRESE
11 aprile 2020
DECRETO LIQUIDITÀ – NUOVE MISURE PER LE IMPRESE11 aprile 2020
Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il “Decreto Liquidità” o anche, il “Decreto”) introduce, inter alia, misure di sostegno mirate alla concessione di credito al sistema imprenditoriale italiano fortemente danneggiato a seguito dell’emergenza Covid-19. Gli interventi ivi previsti possono essere sintetizzati come di seguito:
Sono stati stanziati 200 miliardi di Euro per le attività produttive. A questi fondi potranno accedere le imprese a determinate condizioni e l’importo finanziato sarà garantito tra il 70% e il 90% da SACE Simest S.p.A. (“SACE”). Nello specifico:
• imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro ottengono una copertura pari al 90% dell’importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l’accesso alla garanzia; • per imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di Euro la copertura scende all’80% e al 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi; • l’importo della garanzia non potrà superare il maggiore tra il 25% del fatturato registrato nel 2019 e il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda relativo all’anno 2019; • le imprese beneficiarie non dovevano rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà e non potevano risultare presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario ai sensi della normativa europea; • le imprese beneficiarie, nonché ogni altra impresa con sede in Italia facente parte del gruppo ai quali appartengono tali imprese, non potrà distribuire dividendi o riacquistare azioni nel 2020; • il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a stabilimenti produttivi o attività imprenditoriali localizzati in Italia.
• Piccole medie imprese:
Per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi dell’importo complessivo, a patto che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.
A tal proposito, il Decreto riprende e conferma le previsioni straordinarie e transitorie in relazione al Fondo Centrale di Garanzia per le piccole medie imprese già previste dal Decreto Legge n. 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia), tra cui la gratuità della garanzia e l’innalzamento a 5 milioni di Euro dell’importo massimo garantito per impresa, rafforzando ulteriormente gli interventi di garanzia. In particolare:
• il periodo di attuazione di tali misure viene prolungato fino al 31 dicembre 2020; • è espressamente prevista l’estensione della garanzia a favore di imprese con un numero fino a 499 dipendenti (cosiddette “mid-cap”); • ai fini dell’accesso al Fondo Centrale di Garanzia non è più prevista nessuna valutazione; e • l’innalzamento delle percentuali di copertura.
Sono previste una serie di misure che consentano il salvataggio delle imprese che, prima del diffondersi dell’epidemia Covid-19, avevano un’attività regolare. In particolare, in tale ottica, sono stati previsti una serie di meccanismi:
• differimento al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; • in sede di redazione del bilancio; • disattivazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale; • finanziamenti diretti da parte dei soci, secondo procedure semplificate, con temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento; • in tema di fallimento: o interventi inerenti le procedure di concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, in particolare in relazione ai termini di adempimento; o sottrazione delle imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza.
Ai sensi della legge italiana[1] il Governo può, al ricorrere di circostanze tassative ed eccezionali, esercitare poteri speciali (cosiddetti Golden Power) in relazione a società italiane che (i) svolgono attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale o (ii) operano nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni e dell'alta tecnologia, come meglio specificato di seguito:
(i) In relazione a società che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale[2], il Governo italiano può esercitare i seguenti poteri speciali: (a) l’imposizione di specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, delle informazioni, dei trasferimenti tecnologici e del controllo delle esportazioni; (b) l’esercizio di un potere di veto all’adozione di delibere dell’assemblea dei soci o degli organi amministrativi, aventi ad oggetto, inter alia, la fusione, la scissione, il trasferimento dell’azienda, di rami della stessa o di società controllate; e (c) l’opposizione all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni qualificate da parte di un soggetto terzo (diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti controllati dai medesimi), qualora l’acquirente venga a detenere un livello di partecipazione con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.
Ai fini dell’esercizio del potere da parte del Governo: • in relazione alla lettera (b) di cui sopra[3], la società deve notificare la delibera o l’atto da adottare alla Presidenza del Consiglio di Ministri, che esercita il potere di veto entro 45 giorni[4], fatta salva la sospensione di tale termine in caso di necessità di ulteriori informazioni; • in relazione alle lettere (a) e (c) di cui sopra, chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, deve notificare tale acquisizione qualora venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 3%, e sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del [3%], 5%, 10%, 15%, 20%, 25% e 50%. I poteri di cui alle lettere (a) e (c) sono esercitabili dal Governo italiano entro 45 giorni[5] dalla predetta notifica.
(ii) In relazione a società che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, del trasporto, delle comunicazioni e dell’alta tecnologia[6], il Governo italiano ha, in caso di sussistenza di una minaccia di pregiudizio grave agli interessi essenziali dello Stato inerenti alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, il potere di bloccare[7] qualsiasi delibera, atto o operazione che abbia per effetto tra l’altro modifiche del controllo o della titolarità, la fusione e scissione, il trasferimento della sede legale o la modifica dell’oggetto sociale della società.
L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in società operanti nei settori dell’energia, del trasporto, delle comunicazioni e dell’alta tecnologia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, deve essere notificato entro 10 giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'acquisto comporti una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato inerenti alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero un pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico[8], entro 45 giorni dalla notifica, il Governo italiano può decidere di condizionare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione degli impegni di cui sopra, il Governo può opporsi all'acquisto. Diversamente, decorso il termine l’operazione può essere effettuata.
Il Decreto introduce, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, le seguenti ulteriori misure:
• l’ampliamento dell’ambito oggettivo della Normativa Golden Power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, prevedendo un obbligo di notifica per atti, delibere, operazioni e acquisto di partecipazioni relativi ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; • la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti; • l’estensione dell’obbligo di notifica per acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, del trasporto, delle comunicazioni e dell’alta tecnologia e negli ulteriori settori sopra descritti, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'assunzione del controllo; • l’estensione dell’obbligo di notifica agli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione europea che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10% e il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a 1 milione di Euro.
Con un intervento sull’articolo 120 del Testo unico in materia finanziaria:
• la Consob può rivedere al ribasso le soglie al cui raggiungimento scatta l’obbligo di comunicazione in caso di società ad azionariato particolarmente diffuso, non necessariamente ad alto valore corrente di mercato; • sempre in materia di società ad azionariato particolarmente diffuso, viene individuata la soglia inferiore del 5%, al raggiungimento o superamento della quale l’acquirente della partecipazione è tenuto oltre alla comunicazione anche alla pubblicazione degli obiettivi perseguiti con l’acquisizione.
In aggiunta alle misure già previste con il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) è previsto il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese.
In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020. Più precisamente:
• IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con ricavi o compensi sotto i 50 milioni e un calo di fatturato di almeno il 33% e per soggetti con ricavi/compensi superiori di 50 milioni e con diminuzione del fatturato di almeno il 50%; • sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 31 marzo 2019; • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA in caso di calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato; • ripresa dei versamenti a giugno 2020, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate.
È esteso al 16 aprile 2020 il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020.
Il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.
[1] Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 dell’11 maggio 2012), come modificato dal Decreto Legge 148/2017, convertito dalla Legge 172/2017 (la “Normativa Golden Power”) e dal Decreto Legge n. 105 del 21 settembre 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133 del 18 novembre 2019. [2] Articolo 1 della Normativa Golden Power [3] Articolo 1 della Normativa Golden Power [4] O il potere meno rigoroso di imporre determinate condizioni nel caso in cui queste possano essere sufficienti a garantire la salvaguardia dei servizi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. [5] Detto termine di 45) giorni può essere sospeso, per una volta e per un massimo di 10 giorni, nel caso in cui fossero necessarie ulteriori informazioni da parte della società. [6] Articolo 2 della Normativa Golden Power; in seguito al Decreto Liquidità anche nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie. [7] O il potere meno rigoroso di imporre determinate condizioni nel caso in cui queste possano essere sufficienti a garantire la salvaguardia dei servizi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. [8] Al fine di determinare se un investimento straniero può influire sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza, si può prendere in considerazione l'eventuale controllo esercitato sull'investitore straniero da parte di un governo non comunitario, anche attraverso investimenti significativi. Contatti di riferimento
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