Compatibilità paesaggistica degli impianti FER: un freno ai dinieghi immotivati dal Consiglio di Stato
18 giugno 2020
Compatibilità paesaggistica degli impianti FER: un freno ai dinieghi immotivati dal Consiglio di Stato18 giugno 2020 1. Il principio di diritto La VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 3696 del 09.06.2020, ha chiarito che le motivazioni di un eventuale diniego di compatibilità paesaggistica alla realizzazione di un impianto FER (in specie, impianto fotovoltaico) devono essere «particolarmente stringenti» e devono tenere conto della complessità di tutti gli interessi coinvolti. 2. La vicenda La vicenda trae origine dall’impugnazione del diniego di compatibilità paesaggistica, reso da un Comune della Regione Liguria, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, da installarsi sulla copertura di una tettoia posta sopra un manufatto preesistente. Nel dettaglio, l’ente comunale asseriva che l’impianto de qua avrebbe comportato «una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica». Detto diniego, dunque, veniva gravato avanti il TAR Liguria che tuttavia, con sentenza n. 281/2015, confermava l’impostazione restrittiva resa dall’autorità comunale. In sede di giudizio d’appello, dunque, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR Liguria sulla scorta di diversi profili in diritto di cui meglio si dirà nel seguito. 3. La soluzione giuridica del Consiglio di Stato I giudici di Palazzo Spada, nell’accogliere l’appello delle ricorrenti, hanno preliminarmente evidenziato come le motivazioni dell'eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono «essere particolarmente stringenti»; ciò in quanto non può ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica “minor fruibilità del paesaggio” sotto il profilo del decremento della sua dimensione meramente estetica. In buona sostanza, il giudizio di compatibilità paesaggistica non deve limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, dal momento che, in tal modo, ogni nuova opera – in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico – sarebbe di per sé non autorizzabile. Di conseguenza, specifica il Consiglio di Stato, occorre una «severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti» nel rilascio dei titoli abilitativi — ivi compreso quello paesaggistico — alla realizzazione ed al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. In estrema sintesi, tale comparazione, a maggior ragione nei casi in cui l'opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di “opera di pubblica utilità”, non può ridursi «all'esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti». Ciò anche sulla base del fatto che la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, «alla salvaguardia dei valori paesaggistici» (sul punto, si veda anche Cons. St., sez. VI, n. 1201/2016). 4. Considerazioni pratiche La sentenza in esame segna un importante punto a favore dello sviluppo degli impianti FER che spesso trovano l’opposizione delle autorità locali, non prendendo in adeguata considerazione la pubblica utilità delle opere de qua. La pronuncia è ancora più pregnante laddove si riferisce ad un contesto, quale quello della Regione Liguria, dove l’interesse alla realizzazione di impianti FV è stato spesso ritenuto – tout court – soccombente rispetto al diverso interesse paesaggistico. Alla luce, dunque, dei principi espressi dalla VI Sezione del Consiglio di Stato: a) con buona probabilità, verrà frenata, de futuro, l’invalsa prassi delle amministrazioni comunali di invocare – immotivatamente ed in assenza di istruttorie adeguate – l’interesse paesaggistico nell’ambito del relativo procedimento amministrativo; b) con riferimento ai procedimenti istruttori pendenti innanzi ai Comuni o alle Soprintendenze, dovranno essere scrutinate – con particolare attenzione – le motivazioni con cui le suddette autorità potrebbero rigettare l’istanza di autorizzazione paesaggistica. Le ragioni sottostanti all’eventuale diniego, infatti, dovranno essere necessariamente analitiche e rigorose; c) qualora sia stato già rilasciato l’eventuale diniego paesaggistico alla realizzazione di impianti FER, dovrà essere attentamente valutato l’iter procedimentale ai fini dell’individuazione di eventuali profili di illegittimità e difetto di istruttoria da gravare avanti gli organi giudiziari amministrativi. Contatti di riferimento
Latest Approfondimenti
Latest News
Latest Eventi e formazione
client news 03 giugno 2026 A blueprint for growth: Eversheds Sutherland supports Leonard Design Group ... client news 02 giugno 2026 Next stop, public ownership: Eversheds Sutherland advises DfT on GTR transi... le novità dello studio 01 giugno 2026 Eversheds Sutherland strengthens restructuring offering with senior partner... le novità dello studio 01 giugno 2026 Eversheds Sutherland strengthens Commercial Advisory practice with technolo... virtual UK employment law training 09 giugno 2026 1pm - 4pm (BST) Virtual virtual Nordic (Denmark, Finland, Norway and Sweden) employment law training 16 giugno 2026 12.45pm - 4pm (BST) Virtual virtual Introduction to Swiss employment law 23 giugno 2026 2pm - 5pm (GMT) Virtual virtual UAE - Employment law in the Dubai International Financial Centre 10 settembre 2026 9.30am - 1.30pm (GMT) Virtual |